GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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14:29 Oct 28, 2007 |
Italian to French translations [Non-PRO] Law/Patents - Education / Pedagogy / Attestation | |||||||
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| Selected response from: Agnès Levillayer Italy Local time: 18:34 | ||||||
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4 | indication imprimée des noms des responsables |
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indication imprimée des noms des responsables Explanation: L'art. 3 en question dit ceci: (d. leg.vo n. 39/1993) Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa é sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. Il s'agit du remplacement de la signature autographe par la simple indication "imprimée" du nom du responsable dans les actes administratifs sous forme informatique/télématique: http://www.interlex.it/inforum/minerva.htm (con questo articolo) Viene estesa e generalizzata, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di apporre su di un documento predisposto mediante elaboratori elettronici, e, dunque, stampato su carta, in luogo della sottoscrizione manuale del soggetto responsabile, l'indicazione a stampa, in modo automatico, del suo nominativo, sancendo nel contempo la validità dell'atto così predisposto. ... Come infatti la giurisprudenza ha da tempo chiarito, sia pure con riferimento alla firma tradizionale, ciò che rileva ai fini della validità dell'atto amministrativo, non è il requisito formale della leggibilità della sottoscrizione, ma quello sostanziale della riferibilità dell'atto all'autorità ed al funzionario che lo ha adottato (cfr Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 1972, n. 104; sez. V, 15 dicembre 1983, n. 745; sez. VI, 9 ottobre 1991, n. 621; ed anche Corte di cassazione, sez. I, 28 marzo 1987, n. 3031, la quale chiarisce anche che l'onere della dimostrazione della non autenticità della sottoscrizione grava comunque su colui che l'allega, in difetto presumendosi valido l'atto amministrativo, sempre che sia possibile risalire aliunde all'autore ed alla sua qualità di organo della pubblica amministrazione). Per cui, anche in materia di atto in forma elettronica, è sufficiente, ai nostri fini, che non sussistano dubbi (che ci sia un margine di sicurezza) in ordine alla persona del sottoscrittore ed alla qualità nella quale egli ha firmato l'atto. |
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