Glossary entry

Romanian term or phrase:

desfacerea / descontopirea pedepsei

Italian translation:

“scissione” della pena cumulata / scissione della pena unitaria / separazione delle pene ...

Added to glossary by Ioana LAZAR
Jul 11, 2011 11:39
12 yrs ago
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Romanian term

desfacerea pedepsei

Romanian to Italian Law/Patents Law (general)
"Desface pedeapsa de 3 ani aplicată prin sp 100/2000 în pedepsele de 3 ani pt. 26 cp rap. la 208-209, 3 ani pt. art. 26 cp rap. la art. 208-209 cp şi în pedeapsa de 2 ani aplicata prin sp 200/2000 a Judecătoriei x. "

Ma încurcă tare acel "în"…: "în pedepsele de..."

Vă mulţumesc pentru ajutor !
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Jul 12, 2011 21:56: Ioana LAZAR changed "Edited KOG entry" from "<a href="/profile/1079977">Ioana LAZAR's</a> old entry - "desfacerea pedepsei"" to ""“scissione” della pena cumulata / scissione della pena unitaria / separazione delle pene ...""

Discussion

Ioana LAZAR (asker) Jul 11, 2011:
De ce nu postezi raspunsul? Cred ca ar fi tare util, chiar daca exista deja "descontopire" in dosar.
Multumesc inca o data pentru ajutor, datorita tie totul a devenit limpede!
Ioana LAZAR (asker) Jul 11, 2011:
Multumesc tare mult, Anca!
Anca Maria Marin Jul 11, 2011:
Desfacere = descontopire
Am întâlnit următoarele formule: “scissione” della pena cumulata, scissione della pena unitaria, separazione delle pene, “scioglimento” del cumulo, “scioglimento” delle pene unificate, scioglimento del cumulo delle pene, scissione del cumulo, scindibilità delle pene unificate, “scindibilità” del cumulo giuridico di pene
Numeroase detalii, aici:
http://ita.proz.com/kudoz/romanian_to_italian/law_general/42...

A se vedea şi:
http://www.avocatura.com/speta-6205-penal--cerere-de-contopi...

Proposed translations

6 hrs
Selected

“scissione” della pena cumulata / scissione della pena unitaria / separazione delle pene ...

Am întâlnit următoarele formule: “scissione” della pena cumulata, scissione della pena unitaria, separazione delle pene, “scioglimento” del cumulo, “scioglimento” delle pene unificate, scioglimento del cumulo delle pene, scissione del cumulo, scindibilità delle pene unificate, “scindibilità” del cumulo giuridico di pene


www.avocatura.com/speta-6205-penal--cerere-de-contopire-a-e...

Il primo ordine di problemi che si pone nel caso di specie è connesso alla possibilità della c.d. “scissione” della pena cumulata (in questo caso determinata ai sensi dell’art.81 c.p.) al fine dell’imputazione della parte di pena già espiata al reato ostativo (in questo caso, quello p. e p. dall’art.74 D.P.R. 309/90), in tal modo superando lo scoglio dell’inammissibilità dell’istanza, alla luce della preclusione di cui all’art.1, comma 3, lett.a) della L. 207/03 citata.
http://www.diritto.it/osservatori/esecuzione_penale/fiorenti...

In altri termini, il principio di diritto ritenuto condivisibile si sostanzia nella c.d. “scindibilità” del cumulo giuridico di pene nel corso dell'esecuzione ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, per quanto riguarda i reati (o nella fattispecie, titoli esecutivi) che non ne impediscono la concessione, sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ( o ai titoli esecutivi) ostativi (Cass.II,06/12/2005, n.47165, Rv. 232937,Coluccini ,CED;conformi:Cass.,I, 12.8.85, Petrone;Cass.,I, 9.11.92,Policastro;Cass.,I, 6.5.96, Napoli; Cass.,I,12.6.96, Ghisu; Cass.,I, 21.2.97, Manzi; Cass.,I,18.9.97, Messina).
Il principio della scissione della pena unitaria (sia essa derivante da cumulo giuridico che da condanna a pena determinata in seguito al riconoscimento della continuazione tra i reati contestati) non può, invero, tradursi in un surrettizio travolgimento della realtà fattuale e giuridica emergente dagli atti, quale sostanzierebbe l’eventuale imputazione del periodo espiato dall’interessato in regime di detenzione domiciliare nel corso degli anni 2002-03 alla pena applicata dal GUP di Alessandria con la sentenza pronunciata in data 20.1.04.
Ne deriva che, nella fattispecie, non essendo possibile applicare il criterio di imputazione della pena già espiata al titolo c.d. “ostativo”, in virtù del principio della c.d. “scindibilità del cumulo di pene” , l’interessato si trova in espiazione di pena corrispondente a titolo esecutivo ostativo all’applicazione dell’indultino, con la conseguenza che la decisione impugnata risulta sotto il profilo oggetto dell’impugnazione, giuridicamente immune da vizi.
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/22401.html

(...) in tal caso occorre procedere alla separazione delle pene condonabili (...)
http://books.google.it/books?id=LLIXvfytwTkC&pg=PA561&lpg=PA...

Il termine scissione indica generalmente una separazione. Assume alcuni significati più particolari in relazione all'ambito in cui viene utilizzato.
http://it.wikipedia.org/wiki/Scissione


Quanto all’ammissibilità dello “scioglimento” del cumulo (ovvero, se del caso, dello “scioglimento” delle pene unificate ex art. 81 c.p.), al fine di imputare la pena espiata ai sensi dell’art. 4 bis O.P., ritiene questo Tribunale di Sorveglianza di aderire alla tesi della scindibilità delle pene cumulate (od eventualmente delle pene unificate sotto il vincolo della continuazione) tutte le volte in cui siffatta scindibilità si risolva in un vantaggio per il condannato, alla luce delle argomentazioni tutte, che qui si fanno proprie, svolte dalle sezioni unite della Suprema Corte nella sentenza 30.6.1999 ric. Ronga.
http://www.diritto.it/articoli/penale/blasi.html

Per effetto dello scioglimento del cumulo, poi, ciascuna fattispecie di reato riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale, sia quanto a pena applicata o applicabile in concreto la quale, per scongiurare l'effetto ostativo, deve risultare interamente scontata. (...)
La questione rimessa all'attenzione delle Sezioni unite nel presente caso riguarda la scindibilità delle pene unificate sotto il vincolo della continuazione (art. 81 cpv. c.p.) al fine di ammettere a fruire dei benefici penitenziari, previsti dall'art. 4-bis 1. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15 comma 1 lett. a) d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla 1. 7 agosto 1992 n. 356, il condannato che, nell'assenza di circostanze che la rendessero inesigibile, non abbia prestato collaborazione agli organi dell'investigazione, ne faccia richiesta dopo aver già scontato l'intera pena applicata per il reato ostativo; questione già di recente sottoposta all'attenzione delle Sezioni unite (ricorso Grieco), seppure con riferimento alla fattispecie di esecuzione di pene cumulate, ma non risolta per quanto sopra esplicitato dalla sezione remittente.
http://www.camerapenale-bologna.org/sentenze/cassazione/cumu...

Il Tribunale di Sorveglianza, nel recepire le considerazioni svolte dal Magistrato di sorveglianza, osservava che, diversamente argomentando e facendo decorrere il dies a quo ai fini della fruizione del beneficio dal primo giorno di carcerazione il principio dello scioglimento del cumulo opererebbe due volte favore del condannato: una prima volta consentendogli di ottenere il permesso premio, anche in mancanza dei requisiti tassativi indicati dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, e una seconda come espiata ai fini della decorrenza dei limiti minimi di pena previsti per usufruire dei benefici penitenziari.
http://www.alphaice.com/giurisprudenza/?id=12683


Per la prima volta viene positivamente esclusa nel nostro ordinamento l’applicazione dell’istituto del c.d. “scioglimento del cumulo” , che ha consentito sino ad oggi di applicare le misure alternativa una volta che il detenuto avesse già espiato la parte di pena riferibile al delitto ostativo.
http://www.procurageneraleancona.it/download/palumbo/Ricadut...


Altri e delicati problemi interpretativi si sono affacciati, sempre in tema di possibile scioglimento del cumulo delle pene, per le ipotesi in cui a chiedere l’applicazione dell’indultino sia un condannato nei cui confronti sia stato redatto un provvedimento di cumulo, per reati non ostativi, che comprenda condanne divenute irrevocabili entro il termine di applicazione della legge (22 agosto 2003) e condanne divenute definitive dopo tale data.
http://www.ordineavvocaticampobasso.it/files/43/RELAZIONE CANEVELLI -Campobasso 2008- esec. penale.doc

1) Il cumulo delle pene è istituto posto a favore del condannato, e tale carattere deve permanere nel corso di tutta la vicenda esecutiva. Ne deriva che, ogni qualvolta l’unitarietà della pena si traduca in un danno per il reo, è ammessa la scissione del cumulo, con la conseguente possibilità di prendere in esame le singole condanne per imputare le pene già espiate – per il principio del favor rei- ai titoli esecutivi relativi a reati ostativi all’accesso ai benefici penitenziari (Cass., I, n.11320 dd.12.04.99, Grassi). Tale orientamento giurisprudenziale[1] si fonda sull’autorevole avallo dato dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 361/94, che ha implicitamente accolto l’indirizzo giurisprudenziale in esame: “In conformità con la sentenza interpretativa di rigetto n.361/1994 della Corte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di soggetto sottoposto ad esecuzione di pene cumulate, delle quali alcune soltanto siano state inflitte per delitti che comportano, ai sensi dell'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, esclusione o limitazione di misure alternative alla detenzione, il cumulo possa essere sciolto ai fini della determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l'espiazione delle pene relative a quei delitti, l'esclusione o la limitazione non debbano più operare. Diversamente, infatti, si verrebbe a far dipendere l'applicazione di un trattamento deteriore dalla sola eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico in luogo di più rapporti scaturenti dall'esecuzione delle singole condanne, con l'ulteriore incongruenza che, nel caso di cumulo giuridico, questo, concepito soltanto per temperare l'asprezza del cumulo materiale, verrebbe a tradursi invece in un danno per l'interessato”(Cass., I, n. 02529 dd. 12/05/99 (CC.26/03/99) RV. 213354, Parisi): con palese violazione del principio del favor rei che, per giurisprudenza unanime, deve trovare applicazione anche nella fase dell’esecuzione penale e penitenziaria. In conformità al principio sopra enunciato si allinea la giurisprudenza maggioritaria (Cass.,I, 12.8.85, Petrone;Cass.,I, 9.11.92,Policastro;Cass.,I, 6.5.96, Napoli; Cass.,I,12.6.96, Ghisu; Cass.,I, 21.2.97, Manzi; Cass.,I,18.9.97, Messina). In senso contrario, per il divieto cioè di scioglimento delle pene cumulate, si colloca la giurisprudenza più risalente (Cass.,I,23.3.92, D’Alessandro;Cass.,I,6.2.92, Di Laura;Cass.,I,12.1.95, Manna)[2];(....)
Peraltro, una volta operata la scissione del reato continuato al fine di procedere all’applicazione dell’indulto, ciascun reato riacquista la propria autonomia (...)
http://books.google.it/books?id=c-kGTVkIdW4C&pg=PA917&lpg=PA...


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Note added at 8 ore (2011-07-11 20:20:42 GMT)
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Cu multă plăcere! Mă bucur că am putut fi de ajutor! O seară bună!
Note from asker:
Multumesc mult, Anca! Linkurile sunt extrem de bune!
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4 KudoZ points awarded for this answer. Comment: "Multumesc!"
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